Beni immobili e gestione patrimonio  (Art. 30)


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Art. 30 - Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Patrimonio immobiliare

Canoni di locazione o affitto

Gli obblighi previsti dall'Art. 30 non riguardano questa pubblica amministrazione.